TFA sostegno 2021. Tfa Sostegno. Percorsi di specializzazione didattica sostegno.
Confermato il decreto interministeriale come già lo scorso anno i docenti che hanno maturato tre anni di servizio specifico su posto di sostegno rientrano nel decreto n.90 del 7/8/2020 per cui “il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”.
Accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I docenti che hanno maturato tre anni di insegnamento specifico alla scadenza del bando non dovranno superare la prova preselettiva ma accederanno direttamente alla prova scritta del TFA sostegno VI ciclo – 2021. Decreto Miur in uscita.
vedi il laboratorio prova scritta di Origine Concorsi
La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del “D.M. Sostegno”, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.”
I suddetti soggetti quindi possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado”.
Per cui gli Atenei avranno nei i termini dei bandi per un periodo non inferiore a quattordici giorni.